L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, socia al 50% di una società a ristretta base partecipativa, presumendo la distribuzione di utili extracontabili. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto, rilevando l'estraneità della socia alla gestione aziendale, poiché i prelievi erano stati effettuati esclusivamente dall'amministratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fisco. Sebbene esista la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili per le società ristrette, tale presunzione può essere vinta dal contribuente dimostrando la propria totale estraneità alla gestione. Poiché l'estraneità della socia era emersa chiaramente dagli atti e non era stata specificamente contestata dall'Ufficio, la contribuente ha vinto definitivamente la causa, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
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