Un imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere, ricorre in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Prima dell'udienza, a seguito della revoca della misura, l'avvocato presenta una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che, poiché la causa della rinuncia non è imputabile al ricorrente, quest'ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né di sanzioni pecuniarie.
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