L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un Bookmaker Estero, privo di concessione in Italia, il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009. Il Bookmaker Estero ha impugnato l'atto, sostenendo che l'esenzione riconosciuta dalla Corte Costituzionale ai gestori delle ricevitorie locali per gli anni anteriori al 2011 dovesse estendersi anche alla sua posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'incostituzionalità della norma riguarda esclusivamente i gestori fisici dei centri trasmissione dati, impossibilitati a trasferire il carico fiscale. Al contrario, il Bookmaker Estero rimane l'organizzatore principale dell'attività di gioco e il soggetto passivo del tributo. Pertanto, l'operatore estero deve pagare interamente l'imposta unica sulle scommesse e le relative sanzioni, confermando la piena legittimità dell'accertamento fiscale.
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