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D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

7 provvedimenti

Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero deve pagare
Un bookmaker estero privo di concessione statale ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011. La società sosteneva di non dover pagare il tributo italiano poiché gestiva le attività dalla propria sede estera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società straniera. I giudici hanno chiarito che l'imposta unica sulle scommesse colpisce l'organizzazione del servizio di gioco offerto ai cittadini sul territorio italiano. Pertanto, i bookmaker esteri privi di licenza sono pienamente tenuti al pagamento del tributo per l'anno 2011. Tale tassazione non viola il diritto dell'Unione Europea né le norme sulla libera prestazione dei servizi.
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Imposta unica scommesse: obblighi per operatori esteri
Una società di scommesse estera e il suo intermediario locale hanno impugnato un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica scommesse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando un principio consolidato: l'imposta è dovuta da tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, anche se privi di concessione statale. La Corte ha stabilito la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e l'intermediario locale, escludendo qualsiasi profilo di discriminazione o violazione del diritto europeo.
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Imposta unica scommesse: Cassazione e bookmaker esteri
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22216/2024, ha rigettato il ricorso di un operatore di scommesse estero, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per l'attività svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati. La Corte ha stabilito la responsabilità solidale tra il bookmaker e l'agente locale, poiché entrambi partecipano alla 'gestione' delle scommesse, che costituisce il presupposto territoriale e soggettivo del tributo. La decisione ribadisce la compatibilità della normativa italiana con i principi del diritto dell'Unione Europea, escludendo qualsiasi discriminazione.
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Imposta Unica Scommesse: Bookmaker estero paga in Italia
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20608/2024, ha stabilito che un bookmaker estero operante in Italia tramite centri di trasmissione dati è tenuto al pagamento dell'Imposta Unica Scommesse. La Corte ha rigettato le tesi sulla presunta incompatibilità con il diritto UE, confermando che il presupposto del tributo è la raccolta del gioco sul territorio nazionale. Per gli anni antecedenti al 2011, la responsabilità fiscale ricade esclusivamente sul bookmaker, anche se la ricevitoria locale non è considerata coobbligata.
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Imposta unica scommesse: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18358/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse e di un bookmaker estero, confermando la loro responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta unica scommesse. La Corte ha stabilito che la tassazione si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio italiano, anche da operatori privi di concessione, senza violare i principi del diritto dell'Unione Europea.
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Imposta unica scommesse: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9417/2024, ha respinto il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per gli anni 2008-2009. La Corte ha stabilito che l'imposta è dovuta da chiunque raccolga scommesse sul territorio italiano, anche se privo di concessione statale e basato all'estero. La decisione si fonda sulla non discriminatorietà della normativa italiana rispetto al diritto UE, come già affermato dalla Corte di Giustizia, e ribadisce che la passata esclusione dalle gare per le concessioni non esonera dagli obblighi fiscali.
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Imposta unica scommesse: chi paga tra bookmaker e CTD?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un bookmaker estero, operante in Italia tramite centri trasmissione dati (CTD) senza concessione, è tenuto al pagamento dell'imposta unica scommesse anche per gli anni antecedenti al 2011. La sentenza chiarisce che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 27/2018 esonera dalla responsabilità solo i CTD, ma non il bookmaker, che rimane soggetto passivo dell'imposta.
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