Imposta Unica Scommesse: la Cassazione conferma la responsabilità del Bookmaker Estero
Con l’ordinanza n. 7666 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale per il settore del gioco: l’applicazione dell’imposta unica scommesse agli operatori esteri privi di concessione che operano in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD). La decisione chiarisce in modo definitivo la ripartizione delle responsabilità fiscali tra il bookmaker e il gestore del punto di raccolta, soprattutto in relazione al periodo antecedente al 2011 e alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018.
I Fatti del Caso: La Controversia sull’Imposta Unica Scommesse
Una società di scommesse con sede all’estero, operante in Italia attraverso una rete di CTD, si è vista recapitare tre avvisi di accertamento dall’Amministrazione Finanziaria per le annualità 2009, 2010 e 2011. L’ente impositore contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte sul territorio nazionale, ritenendo la società estera coobbligata in solido con i gestori dei singoli punti di raccolta.
Il contenzioso ha attraversato i vari gradi di giudizio con esiti alterni. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato le pretese per il 2009 e 2010, basandosi su un’interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 che, secondo i giudici d’appello, escludeva la tassabilità per le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a fare chiarezza definitiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia Fiscale, ribaltando la decisione di secondo grado. Ha stabilito che il bookmaker estero è e rimane il soggetto passivo principale dell’imposta, anche per il periodo precedente al 2011, e che la sentenza della Consulta non lo esonera da tale obbligo.
Il Principio di Territorialità e la Responsabilità del Bookmaker
Uno dei punti cardine della difesa della società era il presunto difetto di territorialità: essendo il bookmaker un’entità estera, l’imposta non sarebbe stata dovuta. La Cassazione ha respinto con forza questa tesi, ribadendo un principio consolidato: ai fini fiscali, ciò che rileva è il luogo dove avviene la raccolta del gioco. L’attività di organizzazione del gioco da parte del ricevitore, la registrazione della scommessa e la consegna della ricevuta al cliente sono tutte operazioni che si svolgono in Italia. Questo radica la pretesa impositiva sul territorio nazionale, rendendo irrilevante la sede legale del bookmaker.
L’Impatto della Sentenza della Corte Costituzionale sull’Imposta Unica Scommesse
Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione della sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale. Quest’ultima aveva dichiarato illegittima la norma che assoggettava all’imposta unica i soli gestori di CTD per gli anni antecedenti al 2011. La Cassazione ha chiarito che l’effetto di tale pronuncia è circoscritto: protegge unicamente la posizione dei gestori delle ricevitorie, ma non si estende al bookmaker estero per conto del quale essi operano. In altre parole, l’incostituzionalità riguardava la traslazione dell’onere fiscale sul soggetto più debole della filiera (il CTD) in un quadro normativo precedente, ma non eliminava l’obbligo di versare l’imposta da parte del soggetto che organizza e gestisce il gioco, ossia l’allibratore.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione ricostruendo l’impianto normativo che regola l’imposta unica. La legge individua come soggetti passivi ‘coloro i quali gestiscono’ i concorsi pronostici e le scommesse. Questa definizione include chiunque, anche in assenza di concessione e anche se ubicato all’estero, gestisca per conto proprio o di terzi la raccolta di gioco. L’attività del CTD, che raccoglie e trasmette le giocate, è parte integrante dell’attività gestoria del bookmaker. Quest’ultimo, pertanto, è il beneficiario economico finale dell’attività e il soggetto principale tenuto al pagamento del tributo. La Corte ha specificato che la relazione tra bookmaker e CTD crea due rapporti obbligatori distinti ma avvinti da un nesso di solidarietà paritetica. La sentenza della Consulta ha semplicemente interrotto questo vincolo per i CTD per il periodo pregresso, lasciando intatta e piena la responsabilità del bookmaker.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza. Viene confermato che l’obbligo di versare l’imposta unica sulle scommesse in Italia non dipende dal possesso di una concessione statale né dalla sede legale dell’operatore. Qualsiasi soggetto che organizzi e raccolga scommesse sul territorio nazionale, direttamente o indirettamente, è tenuto a corrispondere il tributo. La distinzione operata dalla Corte tra la posizione del CTD e quella del bookmaker per gli anni antecedenti al 2011 fornisce un criterio interpretativo chiaro, affermando che la tutela accordata dalla Corte Costituzionale ai primi non si traduce in un’esenzione fiscale per i secondi, che restano i veri ‘gestori’ dell’attività di gioco e, di conseguenza, i soggetti passivi primari dell’imposta.
Un bookmaker estero senza concessione deve pagare l’imposta unica scommesse in Italia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’imposta è dovuta da chiunque gestisca, anche telematicamente e dall’estero, la raccolta di scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dal possesso di una concessione.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 ha liberato anche i bookmaker esteri dal pagamento dell’imposta per gli anni prima del 2011?
No. La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’imposizione a carico delle sole ricevitorie (CTD) per le annualità precedenti al 2011, ma non ha annullato l’obbligo fiscale in capo al bookmaker, che rimane il soggetto passivo principale del tributo.
Perché la raccolta di scommesse in Italia da parte di un CTD per un bookmaker estero è considerata fiscalmente rilevante in Italia?
Perché il fatto imponibile, ovvero la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione e raccolta delle scommesse (registrazione della giocata, incasso e consegna della ricevuta), si realizza materialmente sul territorio italiano. La localizzazione di queste attività determina la territorialità dell’imposta.