Un bookmaker con sede all'estero e il suo Centro Trasmissione Dati (CTD) in Italia, entrambi operanti senza licenza statale, hanno ricevuto un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse. Sostenevano che la tassa fosse discriminatoria e non dovuta, data la loro posizione particolare nel mercato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: l'imposta unica scommesse senza concessione è sempre dovuta da chiunque raccolga gioco sul territorio italiano. La Corte ha confermato che sia il bookmaker estero sia il CTD locale sono obbligati in solido al pagamento, perché l'imposta colpisce l'attività economica svolta in Italia, a prescindere dal possesso di una licenza.
Continua »