La controversia riguarda la vendita di un alloggio di edilizia agevolata. Contestualmente al rogito, la Venditrice si era impegnata con scrittura privata a riversare all'Acquirente i contributi economici statali distribuiti periodicamente dalla cooperativa. Successivamente, la Venditrice ha trattenuto tali somme, eccependo la nullità dell'accordo per violazione del divieto quinquennale di alienazione e per assenza dei requisiti in capo alla controparte. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione d'appello, accogliendo il ricorso dell'Acquirente. La Suprema Corte ha chiarito che il vincolo temporale quinquennale decorreva dall'originaria assegnazione del bene e non dal rogito formale. Inoltre, la pattuizione sul rimborso delle somme incassate integra legittimamente il prezzo di vendita concordato e resta pienamente valida.
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