La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28181/2023, ha rigettato i ricorsi incrociati di due proprietari confinanti, confermando la decisione della Corte d'Appello di costituire una servitù di passaggio coattivo. La Suprema Corte ha chiarito i criteri per la costituzione di tale diritto, specificando che l'indennità deve comprendere sia il valore dell'area occupata sia il deprezzamento del fondo servente. È stato inoltre ribadito che l'esenzione per case e giardini può essere superata se non esistono alternative praticabili per l'accesso, bilanciando le esigenze del fondo dominante, anche per fini agricoli e abitativi.
Continua »