Un Proprietario ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva per i suoi fondi, ritenuti interclusi. Il Tribunale aveva accolto la sua richiesta, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, sostenendo che i fondi non erano interclusi e non necessitavano di una servitù coattiva. Il Proprietario ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato un vizio procedurale: il ricorso non era stato notificato a una parte essenziale del giudizio (litisconsorte necessaria). La Cassazione ha quindi rinviato la causa, ordinando al Proprietario di provvedere alla notifica entro sessanta giorni, senza entrare nel merito della questione della servitù coattiva.
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