La Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell'applicazione dell'imposta di registro sulle sentenze che ammettono crediti in procedure concorsuali. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto un'imposta proporzionale su una sentenza che aveva ammesso un credito allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria. Il Servicer, che gestiva tali crediti cartolarizzati, ha contestato sia l'aliquota proporzionale sia la propria legittimazione passiva. La Corte ha stabilito che una sentenza che si limita a riconoscere l'esistenza di un credito già ammesso, modificandone solo la natura (es. da privilegiato a chirografario) o eliminando condizioni, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale. Ha anche confermato la responsabilità del Servicer come "parte in causa" e la validità dell'avviso di liquidazione senza allegazione della sentenza.
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