La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un rapporto di lavoro operata da amministratori giudiziari in regime di sequestro antimafia. Il cuore della decisione risiede nell'interpretazione dell'art. 56 del D.Lgs. 159/2011, il quale prevede che la prosecuzione dei contratti pendenti non sia automatica ma richieda l'autorizzazione del giudice delegato. Nel caso di specie, il mancato subentro nel contratto di una dipendente, legata da vincoli di parentela con il soggetto colpito dalla misura, è stato ritenuto giustificato da esigenze di ordine pubblico e dalla necessità di garantire una gestione aziendale libera da condizionamenti, escludendo la natura discriminatoria del licenziamento.
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