Una società riceveva pagamenti per l'affitto di un capannone da un'impresa poi fallita. Il Ministero, creditore dell'impresa fallita per danno erariale, otteneva l'inefficacia di tali pagamenti tramite un'azione revocatoria davanti alla Corte dei conti. Successivamente, l'Agente della Riscossione emetteva una cartella di pagamento da 604 mila euro contro la società beneficiaria per recuperare le somme. La società si opponeva, sostenendo che il fallimento dell'impresa bloccasse l'azione del singolo creditore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'azione revocatoria del singolo creditore è legittima se il curatore fallimentare non subentra o non avvia un'azione analoga. Inoltre, una precedente decisione definitiva tra le stesse parti impediva di ridiscutere la questione. La società è stata condannata a pagare le spese legali.
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