Un commerciante ha citato in giudizio un Supercondominio per il ripristino di scale mobili guaste e il risarcimento danni da calo vendite. Il Supercondominio aveva a sua volta citato l'impresa edile responsabile delle scale, ma la causa era ancora in appello. Il Tribunale ha deciso la sospensione del processo del commerciante, ritenendo di dover attendere l'esito dell'appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del commerciante, stabilendo che la sospensione era illegittima. Ha chiarito che la sospensione di una causa, quando un'altra causa collegata non è ancora definitiva, può avvenire solo in casi specifici (Art. 337, comma 2, c.p.c.), non per semplice pregiudizialità (Art. 295 c.p.c.). Il processo deve riprendere.
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