Una società venditrice e una acquirente firmano un contratto preliminare per tre immobili a un prezzo di 540.000 euro, con un versamento anticipato di 500.000 euro qualificato come caparra. Dopo la vendita di due immobili, l'acquirente si rifiuta di acquistare il terzo per presunti difetti, chiedendo il recesso e il doppio della caparra. I giudici di merito condannano la venditrice a pagare il doppio della somma riferita al terzo immobile. La Cassazione accoglie il ricorso della venditrice: un anticipo pari al 92,5% del prezzo totale non può essere automaticamente qualificato come caparra confirmatoria solo per il nome usato nel contratto. Il giudice deve indagare la reale volontà delle parti, poiché una sproporzione così evidente indica che la somma era in realtà un acconto, evitando così un ingiusto arricchimento. La sentenza viene cassata con rinvio.
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