I Nuovi Proprietari, dopo aver acquistato un terreno all'asta giudiziaria, hanno chiesto l'inopponibilità del contratto di affitto agrario stipulato in precedenza dal vecchio proprietario. Il motivo risiedeva nella viltà del canone, pari a circa un sesto del valore di mercato. La Società Affittuaria si è difesa eccependo la prescrizione dell'azione, ritenendola di natura costitutiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Affittuaria, confermando che l'azione basata sull'articolo 2923 del Codice Civile ha natura dichiarativa. Di conseguenza, tale azione è imprescrittibile e può essere avviata in qualsiasi momento dall'aggiudicatario per liberare il fondo. I Nuovi Proprietari hanno quindi vinto la causa, ottenendo la liberazione del terreno e il risarcimento per i frutti non percepiti.
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