Il Tribunale di sorveglianza ha negato l'accesso al regime di semilibertà a un detenuto condannato a trent'anni di reclusione per gravi reati, tra cui rapina e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nonostante il superamento dei limiti temporali e la fruizione di permessi premio, i giudici hanno ritenuto prematura la misura. Tra i motivi ostativi, spiccano la lunga carriera criminale, il fine pena lontano (fissato al 2035) e un'offerta di lavoro poco convincente presso un datore coinvolto in procedimenti penali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del condannato. La Suprema Corte ha ribadito che la concessione dei benefici penitenziari richiede una valutazione discrezionale complessiva sulla reale idoneità del percorso rieducativo e sul concreto reinserimento sociale del reo, escludendo automatismi basati solo sulla condotta carceraria positiva.
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