Un avvocato, sottoposto al regime di semilibertà, veniva cancellato dall'albo dal Consiglio dell'Ordine. Successivamente, subiva la sanzione della radiazione per aver offeso gravemente alcuni magistrati. Il professionista impugnava la decisione, sostenendo che la precedente cancellazione dall'albo escludesse il potere disciplinare dell'ordine. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso. La Corte ha chiarito che, una volta avviato il procedimento disciplinare, la radiazione dall'albo degli avvocati non può essere evitata o bloccata da una successiva cancellazione, sia essa volontaria o d'ufficio. La sanzione della radiazione è stata quindi confermata in via definitiva, rendendo superfluo l'esame dei motivi legati alla precedente cancellazione.
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