Un condannato ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Firenze di accedere a diverse misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova, la semilibertà e la detenzione domiciliare, per scontare una pena residua. Il Tribunale ha respinto tutte le richieste, evidenziando la mancanza di un inserimento lavorativo stabile, l'inadeguatezza del programma di recupero proposto e la presenza di precedenti penali. Il condannato ha impugnato questa decisione in Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione delle condizioni per le misure alternative alla detenzione spetta al giudice di merito, il quale deve basarsi su un'analisi approfondita della personalità del condannato e sulla sua propensione a delinquere. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e completa. Il condannato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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