Un soggetto, dopo aver impugnato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli negava l'affidamento in prova, effettua una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara l'appello inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, sottolineando come tale condanna sia una conseguenza automatica dell'inammissibilità, a prescindere dalla causa che l'ha determinata.
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