Un uomo, condannato per reati gravi e ammesso alla semilibertà, ha richiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza, citando la gravità del reato e il mancato risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la valutazione per l'affidamento in prova deve basarsi sul percorso rieducativo e sulla condotta attuale del condannato, non potendo essere negata solo per la gravità del delitto commesso in passato o per il mancato risarcimento se le condizioni economiche del reo non lo permettono. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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