La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare speciale, introdotta per l'emergenza Covid-19, a un condannato. Il motivo del rigetto risiede nel fatto che al soggetto era stata revocata la semilibertà nel triennio precedente. La Corte ha stabilito che il 'Divieto benefici penitenziari', previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario, si applica anche alle misure straordinarie. La precedente condotta negativa del detenuto, che ha causato la revoca, dimostra una sua inaffidabilità che osta alla concessione di qualsiasi nuovo beneficio, anche se eccezionale. Di conseguenza, il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile.
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