Un pubblico ufficiale, sospeso dal servizio, presenta ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la misura viene revocata, inducendolo alla rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che, in questi casi, il ricorrente non debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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