Un cittadino, condannato dal Giudice di Pace per il reato di minaccia ai sensi dell'articolo 612 del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. L'imputato ha lamentato la mancanza di prove, l'insussistenza del fatto, il vizio di motivazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché basato su contestazioni di merito e formulate in modo del tutto generico. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, confermando la condanna originaria.
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