La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un Lavoratore, precedentemente condannato per reati di diffamazione. Il ricorso contestava la motivazione della sentenza di appello, ma si basava su mere doglianze in punto di fatto, già valutate dai giudici precedenti. Inoltre, un altro motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, non era stato sollevato in appello. Per queste ragioni, il ricorso è stato ritenuto non conforme ai requisiti legali per la sede di legittimità. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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