Il G.U.P. di Brindisi ha applicato a un imputato, su accordo delle parti (patteggiamento), la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e quattromila euro di multa per detenzione di cocaina e marijuana. L'imputato ha proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione sul calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge stabilisce rigidi limiti ricorso patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), consentendo l'impugnazione solo per vizi della volontà, difetto di correlazione, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena. La contestazione generica sulla motivazione della pena non rientra in questi casi. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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