Una società con sede legale a Londra, ma amministrata da soci italiani e operante solo in Italia, ha conferito un immobile pagando un'imposta di registro fissa agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, qualificandola come un caso di esterovestizione societaria. Secondo il Fisco, la sede estera era puramente fittizia e serviva solo a ottenere un vantaggio fiscale indebito. L'Agenzia ha quindi richiesto il pagamento dell'imposta in misura proporzionale, molto più alta. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo che i benefici fiscali previsti per le società UE non si applicano se la sede estera non è effettiva e reale. La sostanza prevale sulla forma: se il centro decisionale è in Italia, le tasse si pagano in Italia.
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