Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali di una s.r.l. interamente detenute da un'imputata già condannata per traffico illecito di rifiuti. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato, dato che l'azienda era già gestita da un amministratore giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del sequestro preventivo delle quote sociali finalizzato alla confisca obbligatoria. La Corte ha chiarito che le quote rappresentano lo strumento con cui l'imputata esercitava il potere decisionale esclusivo, utilizzando lo schermo societario per commettere l'illecito. Di conseguenza, sussiste lo stretto legame di strumentalità tra le quote e il reato, rendendo irrilevante la valutazione del pericolo nel ritardo.
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