Un detenuto ha impugnato dodici provvedimenti disciplinari emessi dal carcere per essersi rifiutato ripetutamente di salire sui mezzi di trasporto penitenziario per partecipare alle udienze. L'uomo giustificava il proprio rifiuto con motivi di salute legati a problemi emorroidari. Tuttavia, le perizie mediche avevano certificato la piena idoneità ai viaggi ordinari mediante l'ausilio di un apposito cuscino a ciambella. Il detenuto ha sostenuto che il trasferimento processuale rappresenti una facoltà difensiva e non un ordine imperativo, contestando la legittimità delle punizioni subite. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le censure dedotte non erano state tempestivamente sollevate nelle fasi precedenti del procedimento. La sanzione disciplinare del detenuto resta quindi confermata, con l'obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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