L'Amministrazione Penitenziaria proroga il regime di sorveglianza particolare per un detenuto, vietandogli l'uso del televisore in cella. La direzione giustifica il divieto temendo comunicazioni esterne e l'alimentazione di dispositivi non autorizzati. Il Tribunale di Sorveglianza rigetta il reclamo dell'interessato e conferma la restrizione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato e annulla l'ordinanza impugnata. I giudici supremi chiariscono che la sorveglianza particolare serve esclusivamente a tutelare l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto penitenziario, non a contrastare pericoli sociali esterni. Il giudice deve motivare le conseguenze pratiche dell'apparecchio televisivo sulla vita carceraria, specie considerando che la legge consente l'uso della radio. Il procedimento torna ora al tribunale per una nuova valutazione.
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