Un ex curatore fallimentare è stato condannato a risarcire i danni al fallimento. In appello, l'ex curatore ha eccepito che la causa di primo grado era stata avviata dal nuovo curatore senza una regolare procura per l'avvocato. La Corte d'appello ha concesso al nuovo curatore di sanare la mancanza direttamente in secondo grado con effetto retroattivo. L'ex curatore ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la validità di questa sanatoria tardiva. La Suprema Corte, rilevando un contrasto interpretativo sull'applicazione dell'articolo 182 del codice di procedura civile, ha deciso di sospendere il giudizio. La questione relativa alla sanatoria della procura alle liti è stata quindi rinviata alle Sezioni Unite per ottenere una decisione definitiva e chiarificatrice.
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