Il Condannato, sanzionato per il riciclaggio di un veicolo nell'ambito di un'associazione per delinquere, ha chiesto la revoca della solidarietà passiva per le spese di giustizia, in particolare per i costi delle intercettazioni telefoniche, ritenendo che solo una di esse lo riguardasse direttamente. Il Tribunale di Crotone ha rigettato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso. I giudici hanno chiarito che la solidarietà spese processuali permane quando esiste un legame teleologico tra il reato associativo e i singoli reati di scopo. Inoltre, i costi delle intercettazioni telefoniche e ambientali vanno considerati come spese comuni riferibili all'intera attività investigativa nel suo complesso, rendendo irrilevante il numero di captazioni specificamente riconducibili al singolo imputato.
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