Un'azienda immobiliare e due privati hanno proposto l'impugnazione del lodo arbitrale che li condannava a restituire il doppio della caparra confirmatoria a un acquirente, dopo il recesso da un contratto preliminare di compravendita. I ricorrenti contestavano la validità della clausola compromissoria per una discrepanza di date e la mancata astensione dell'arbitro, figlio del notaio autenticante. La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli ermellini hanno chiarito che il giudizio di legittimità non può riesaminare i fatti di causa, ma deve limitarsi a verificare la conformità alla legge della sentenza d'appello. Inoltre, i motivi di ricorso mancavano di specificità e riproponevano questioni di fatto non censurabili in Cassazione, oltre a sollevare per la prima volta violazioni della legge notarile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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