Un'impresa subappaltatrice chiede il pagamento per lavori extra, non previsti nel contratto iniziale, eseguiti nell'ambito di un appalto pubblico. L'appaltatore si rifiuta di pagare, sostenendo che la Stazione Appaltante non aveva rilasciato una nuova autorizzazione scritta per le opere aggiuntive. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sul subappalto opere pubbliche: se il subappaltatore è già stato autorizzato all'inizio dei lavori, il contratto resta valido anche se le opere eseguite superano l'importo originario, purché si tratti di una mera estensione quantitativa. La funzione dell'autorizzazione è verificare l'idoneità dell'impresa, non ogni singolo avanzamento lavori. L'appaltatore è stato quindi condannato a pagare.
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