Una società italiana ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva ritenute fiscali non versate su somme inviate a consociate americane. Il fisco qualificava tali somme come royalties per l'uso di brevetti, mentre la contribuente sosteneva fossero costi infragruppo per attività di ricerca comune e servizi gestionali, non tassabili in Italia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. Per alcune annualità ha applicato il principio del giudicato esterno, essendoci già una sentenza definitiva favorevole. Per le altre annualità, ha stabilito che la ripartizione dei costi di ricerca, dovuta anche in caso di insuccesso, configura veri e propri costi infragruppo e non royalties, annullando la decisione precedente e rinviando la causa per un nuovo esame.
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