La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1647/2026, ha chiarito la nozione di 'beneficiario effettivo' nel contesto delle royalties internazionali. Una società italiana applicava una ritenuta fiscale ridotta sui canoni pagati a una consociata tedesca. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ha accertato che la società tedesca agiva da mera 'conduit company', trasferendo integralmente i fondi alla casa madre statunitense. La Corte ha confermato che il beneficiario effettivo non è chi riceve formalmente il pagamento, ma l'entità che ha la piena disponibilità giuridica ed economica del reddito. Di conseguenza, la ritenuta corretta era quella, più alta, prevista dalla convenzione Italia-USA, legittimando la pretesa del Fisco.
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