Una lavoratrice ha impugnato la sentenza d'appello relativa al calcolo dell'assegno integrativo per lavoratori socialmente utili, contestando l'esclusione di alcune indennità. Prima della decisione di legittimità, la ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dall'ente universitario resistente. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la validità dell'accordo sulla compensazione delle spese e chiarendo che, in caso di estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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