Una struttura sanitaria pubblica ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme versate a due dipendenti, a seguito della riforma di una precedente sentenza. Tuttavia, la Corte d'Appello ha dichiarato la domanda inammissibile per la mancanza della procura alle liti al momento del deposito del ricorso introduttivo. La Suprema Corte, confermando tale decisione, ha stabilito che nel rito lavoro l'assenza della procura alle liti determina l'inesistenza dell'atto. Tale vizio non è sanabile attraverso un deposito tardivo né tramite le procedure di regolarizzazione previste per il rito ordinario, poiché la costituzione della parte ricorrente avviene contestualmente al deposito del ricorso.
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