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Risoluzione Del Concordato Preventivo

6 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risoluzione del concordato preventivo e fallimento immediato
Una società in liquidazione ottiene l'omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni. Durante la fase esecutiva emerge un'incapienza patrimoniale che impedisce il soddisfacimento dei creditori chirografari e di parte dei privilegiati. Un creditore chiede ed ottiene la risoluzione del concordato preventivo e la contestuale dichiarazione di fallimento. La società impugna la decisione in Cassazione sostenendo di non aver garantito percentuali minime di pagamento e contestando la dichiarazione di fallimento prima del passaggio in giudicato della risoluzione. La Suprema Corte rigetta il ricorso: la causa concreta del concordato impone un minimo soddisfacimento dei creditori. Inoltre, la pronuncia di risoluzione è immediatamente esecutiva, consentendo la dichiarazione di fallimento senza attendere la sentenza definitiva. La società perde il ricorso e viene condannata alle spese.
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Risoluzione del concordato preventivo e fallimento
Una società proponeva un piano di concordato preventivo basato sulla scissione aziendale per superare la crisi. Tuttavia, la società beneficiaria della scissione non rispettava i pagamenti previsti, causando la risoluzione del concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento della debitrice principale. I giudici di merito accertavano l'assenza di esdebitazione e il grave inadempimento della società, confermati dalla revoca definitiva del piano concordatario per mancanza di fattibilità giuridica. L'azienda ricorreva comunque in Cassazione per contestare la risoluzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca del concordato era già passata in giudicato, condannando inoltre l'impresa per lite temeraria.
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Risoluzione del concordato preventivo: inutile il ricorso
Una società debitrice non ha rispettato il piano concordatario, omettendo la vendita dell'unico bene immobile destinato a pagare i debiti e lasciando insoddisfatti i creditori. I giudici di merito hanno quindi disposto la risoluzione del concordato preventivo e successivamente hanno dichiarato il fallimento dell'impresa. La società ha impugnato autonomamente la revoca del piano concordatario dinanzi alla Corte di Cassazione, omettendo però di far cadere tempestivamente la sentenza di fallimento nel frattempo confermata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: se interviene il fallimento definitivo, viene meno l'interesse a contestare da sola la risoluzione del piano, poiché la procedura concorsuale maggiore assorbe ogni altra vertenza sulla crisi dell'impresa.
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Fallimento valido senza risoluzione del concordato preventivo
Una società cooperativa in liquidazione aveva ottenuto l'omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni. Durante la fase esecutiva, la debitrice non è riuscita a pagare i debiti ristrutturati né ulteriori pendenze. Il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di fallimento della società. La cooperativa ha contestato il provvedimento, sostenendo l'impossibilità di dichiarare il fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice. I giudici hanno chiarito che il fallimento può essere dichiarato direttamente quando l'insolvenza persiste, anche su istanza del Pubblico Ministero. L'inadempimento del piano rende inattuabile l'accordo e conferma la crisi irreversibile, senza necessità di sciogliere prima l'intesa. La Corte ha inoltre condannato il liquidatore in solido per lite temeraria.
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Risoluzione del concordato preventivo per crollo dell’attivo
Una società in liquidazione otteneva l'omologa del concordato preventivo, programmando il rimborso dei debiti con la vendita di un immobile. La vendita a un valore nettamente inferiore alle stime e l'incasso trattenuto dall'istituto di leasing rendevano impossibile pagare i creditori chirografari e riducevano del 30% i crediti dei lavoratori. Su richiesta degli ex dipendenti, i giudici dichiaravano la risoluzione del concordato preventivo per il venir meno dello scopo concreto del piano. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la risoluzione del concordato preventivo scatta quando il piano non può più realizzare la sua funzione economica, a prescindere dall'assenza di colpa della società debitrice.
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Risoluzione del concordato preventivo: promesse contro realtà
Una società in concordato preventivo ha impugnato la sentenza che ne dichiarava il fallimento a seguito della richiesta di risoluzione presentata da un ente previdenziale creditore. La società sosteneva che la richiesta fosse tardiva, ritenendo che la data indicata nel piano per la liquidazione dei beni costituisse una scadenza tassativa. La Corte d'Appello prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito che la data indicata era un mero termine previsionale e che il piano prevedeva in realtà un arco di cinque anni. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la risoluzione del concordato preventivo e il conseguente fallimento della società a causa del gravissimo inadempimento nel pagamento dei creditori.
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