La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3403/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa edile contro la risoluzione di un contratto d'appalto disposta da un Ente Pubblico. Il caso riguardava la ristrutturazione di un edificio storico. La Corte ha ribadito che, in presenza di inadempimenti reciproci, il giudice di merito deve effettuare una valutazione comparativa per determinare quale condotta abbia inciso in modo prevalente sull'equilibrio del contratto, giustificando la risoluzione. Il ricorso è stato respinto in quanto mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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