Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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