La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29378/2023, ha chiarito il regime fiscale delle pensioni integrative per i cosiddetti 'vecchi iscritti' a fondi soppressi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2007. Il caso riguardava un pensionato, ex dipendente pubblico, che chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate, invocando l'applicazione del regime più favorevole previsto dal D.Lgs. 252/2005. La Suprema Corte ha respinto la richiesta, stabilendo che per i montanti previdenziali maturati fino alla data di soppressione del fondo (avvenuta nel 1999), continua ad applicarsi la normativa fiscale previgente, meno vantaggiosa, escludendo l'accesso alle nuove agevolazioni.
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