Gli eredi di un lavoratore agricolo hanno chiesto il risarcimento dei danni per la mancata contribuzione previdenziale da parte del proprietario del fondo, che aveva ridotto l'ammontare della pensione. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo il diritto al risarcimento estinto per la prescrizione contributi previdenziali. Ha qualificato il danno come extracontrattuale (Art. 2043 c.c.), con un termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dal raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che il termine per la prescrizione contributi previdenziali inizia quando il lavoratore raggiunge l'età per la pensione, e che il lavoratore ha il dovere di attivarsi per mitigare il danno.
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