Un creditore avvia il pignoramento di un immobile contro un debitore. La moglie del debitore si oppone, sostenendo di essere comproprietaria al 50% del bene poiché acquistato in regime di comunione legale dei beni. Il creditore ribatte che l'immobile è un bene personale del marito, in quanto derivante dal subentro nell'assegnazione fondiaria del padre defunto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del creditore. I giudici chiariscono che il subentro nell'assegnazione non è un acquisto ereditario, ma un rapporto autonomo. Poiché il riscatto finale della proprietà è avvenuto nel 1979, dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, l'immobile rientra pienamente nella comunione legale dei beni. La moglie vince la causa, confermando la sua quota di comproprietà.
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