Un motociclista ha richiesto il risarcimento danni da sinistro stradale al Fondo vittime della strada dopo essere stato investito da un veicolo rimasto ignoto. Sebbene il Tribunale avesse parzialmente accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo inattendibili i testimoni indicati in giudizio, i quali differivano da quelli menzionati nella querela originaria. Il danneggiato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata riaudizione dei testimoni in appello. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di risentire i testimoni in caso di riforma della sentenza si applica solo nel processo penale e non in quello civile, dove vige la regola del "più probabile che non". Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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