L'Azienda ha impugnato la decisione che riconosceva ad alcuni dipendenti, impegnati come rappresentanti di lista, il diritto ai permessi elettorali per le giornate di chiusura dello stabilimento. La società pretendeva di coprire tali assenze forzando l'uso di ferie e permessi annui retribuiti (P.A.R.) o imponendo il recupero delle ore in successivi sabati lavorativi, basandosi su un accordo sindacale aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'art. 119 del D.P.R. 361/1957 è una norma imperativa e inderogabile. Di conseguenza, i rappresentanti di lista sono equiparati a tutti gli effetti ai componenti del seggio elettorale. L'accordo sindacale non può peggiorare il trattamento di legge, e la chiusura aziendale non cancella il diritto ai permessi elettorali e ai riposi compensativi spettanti ai lavoratori.
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