La Corte di Cassazione affronta un caso di infiltrazioni da un terrazzo di proprietà esclusiva che copre una sola unità immobiliare sottostante. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sulla ripartizione spese lastrico solare: in questa specifica situazione, non si applica la classica regola di divisione di 1/3 e 2/3 (art. 1126 c.c.). I giudici hanno chiarito che il terrazzo, fungendo da copertura per un solo appartamento, deve essere equiparato a un solaio divisorio. Di conseguenza, le spese di riparazione vanno suddivise secondo il criterio dell'art. 1125 c.c., che regola appunto la manutenzione di soffitti e pavimenti tra due piani sovrapposti. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei proprietari danneggiati.
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