Una contribuente si opponeva a diverse cartelle per la tassa automobilistica. In primo grado, otteneva una vittoria parziale con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese legali. La contribuente appellava la sentenza solo per ottenere un aumento delle spese. La Corte d'Appello, però, in assenza di un ricorso da parte dell'ente, ha riformato d'ufficio la decisione sulle spese, interpretandola come una compensazione parziale. La Cassazione ha annullato questa decisione per vizio di extra petizione, stabilendo che il giudice d'appello non può modificare una statuizione non impugnata, superando i limiti della domanda.
Continua »