Un difensore d'ufficio si vede negare dal Tribunale il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito dal proprio assistito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che se l'assistito era reperibile al momento in cui il credito è sorto, l'avvocato ha il dovere di tentare l'azione di recupero. Di conseguenza, ha diritto al rimborso di tali spese da parte dello Stato, anche se l'assistito è divenuto irreperibile in un secondo momento. La chiave è la reperibilità del debitore all'inizio della procedura di recupero, che rende tale tentativo un presupposto necessario per richiedere il compenso difensore d'ufficio all'erario.
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