La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso per la revoca confisca di prevenzione, stabilendo che una prova preesistente, ma prodotta tardivamente, è inammissibile se il ritardo non è giustificato da una valida ragione. Nel caso specifico, la difesa non ha dimostrato l'impossibilità di reperire per tempo la documentazione, nonostante l'ampio arco temporale a disposizione durante il procedimento di prevenzione. La Corte ha sottolineato il carattere vincolante del principio di diritto già affermato in una precedente sentenza di annullamento, che imponeva una rigorosa valutazione sulla giustificazione del ritardo.
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