La Corte di Cassazione ha stabilito che il tetto pensionistico INPDAI, previsto dal D.P.R. n. 58/1976, si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati dopo la soppressione dell'ente e la sua confluenza in INPS. La Suprema Corte ha annullato la decisione della Corte d'Appello, che aveva escluso tale limite, affermando che la liquidazione 'pro quota' della pensione implica l'applicazione delle regole originarie del fondo, incluso il massimale, per garantire parità di trattamento tra gli iscritti.
Continua »